L’istituto in oggetto consente la realizzazione del diritto difesa sancito dall’ art. 24 della Costituzione Italiana ove viene previsto che lo Stato debba assicurare la difesa anche a coloro i quali non hanno le disponibilità economiche per sopportarne i costi, sia per le cause civili, che per i processi penali.
Solo gli avvocati iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza possono esercitare in regime di patrocinio a spese dello Stato. Essi devono avere comprovata esperienza nella materia, devono aver mantenuto una condotta deontologicamente corretta e devono aver adempiuto all’obbligo di formazione continua, oltre ad essere iscritti all’albo degli avvocati da almeno due anni.
Il soggetto ammesso al beneficio può avvalersi dell’assistenza nel giudizio di un unico difensore.
Sono ammissibili sia i cittadini italiani che gli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno. I cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla unione europea devono allegare richiesta al consolato di certificazione dei redditi prodotti nel paese di origine.
Il beneficio in oggetto è riservato a coloro i quali hanno un reddito complessivo - cumulato con quello di ogni soggetto risultante dallo stato di famiglia – non superiore ad € 11.746 (nel 2022) – il limite viene aggiornato ogni due anni.
Il reddito da valutare ai fini dell’ammissione è inteso come la somma di diverse voci (per es. reddito da lavoro, pensioni, assegni di invalidità, reddito di cittadinanza, ecc.. )
L’ammissione al beneficio è esclusa per i soggetti che abbiano alcuni precedenti penali – di evasione fiscale o di stampo mafioso o inerenti a sostanze stupefacenti in determinati ipotesi-, mentre è sempre assicurata per le vittime di reati di violenza familiare o sessuale a prescindere dal reddito.
La presentazione della istanza avviene per lo più telematicamente a cura dell’avvocato che assumerà il mandato difensivo – che deve essere iscritto all’apposito elenco – che cura anche di allegare ogni documento necessario.
L’istante è tenuto ad aggiornare il giudice delle eventuali modifiche reddituali che dovesse subire durante il giudizio.
Occorre comunque distinguere per alcuni aspetti particolari i requisiti e le modalità a seconda che l’istanza riguardi un procedimento civile o un procedimento penale.