Il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato

Si forniscono alcune indicazioni preliminari, precisando che occorre sempre una valutazione personalizzata di ogni caso, per tenere conto di ogni elemento utile.

L'istituto in generale

L’istituto in oggetto consente la realizzazione del diritto difesa sancito dall’ art. 24 della Costituzione Italiana ove viene previsto che lo Stato debba assicurare la difesa anche a coloro i quali non hanno le disponibilità economiche per sopportarne i costi, sia per le cause civili, che per i processi penali.
Solo gli avvocati iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza possono esercitare in regime di patrocinio a spese dello Stato. Essi devono avere comprovata esperienza nella materia, devono aver mantenuto una condotta deontologicamente corretta e devono aver adempiuto all’obbligo di formazione continua, oltre ad essere iscritti all’albo degli avvocati da almeno due anni. 
Il soggetto ammesso al beneficio può avvalersi dell’assistenza nel giudizio di un unico difensore. 
Sono ammissibili sia i cittadini italiani che gli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno. I cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla unione europea devono allegare richiesta al consolato di certificazione dei redditi prodotti nel paese di origine.  
Il beneficio in oggetto è riservato a coloro i quali hanno un reddito complessivo - cumulato con quello di ogni soggetto risultante dallo stato di famiglia – non superiore ad € 11.746 (nel 2022) – il limite viene aggiornato ogni due anni.
Il reddito da valutare ai fini dell’ammissione è inteso come la somma di diverse voci (per es. reddito da lavoro, pensioni, assegni di invalidità, reddito di cittadinanza, ecc.. )
L’ammissione al beneficio è esclusa per i soggetti che abbiano alcuni precedenti penali – di evasione fiscale o di stampo mafioso o inerenti a sostanze stupefacenti in determinati ipotesi-, mentre è sempre assicurata per le vittime di reati di violenza familiare o sessuale a prescindere dal reddito.
La presentazione della istanza avviene per lo più telematicamente a cura dell’avvocato che assumerà il mandato difensivo – che deve essere iscritto all’apposito elenco – che cura anche di allegare ogni documento necessario.
L’istante è tenuto ad aggiornare il giudice delle eventuali modifiche reddituali che dovesse subire durante il giudizio.
Occorre comunque distinguere per alcuni aspetti particolari i requisiti e le modalità a seconda che l’istanza riguardi un procedimento civile o un procedimento penale.

In ambito civile

La domanda deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro ove risiede l’autorità giudiziaria avanti la quale sarà instaurato il giudizio od ove esso sia già pendente.
Il Consiglio dell’ordine valuterà la sussistenza dei requisiti reddituali e la non manifesta infondatezza della tutela dell’istante.  
Solo il Giudice, all’esito del giudizio confermerà o meno l’ammissione al beneficio.
In ambito civile alcuni Consigli dell’ordine degli avvocati cumulano nelle voci di reddito da tenere in considerazione, anche gli assegni di mantenimento percepiti per i figli minori.

In ambito penale

L’istanza deve essere presentata avanti l’autorità procedente, che valuterà l’ammissibilità tenendo conto, oltre che degli aspetti reddituali, anche del tenore complessivo dell’istante e del suo nucleo familiare. 
Per i soli processi penali è previsto l’innalzamento dell’importo considerato come limite reddituale dell’istante, di €1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia ( per esempio se l’ istante ha due figli il limite reddituale per essere ammesso al beneficio sale ad € 13.811,82).
Anche qualora i soggetti imputati si dovessero avvalere dell’assistenza del difensore d’ufficio nominato dall’autorità, posso – avendone i requisiti – essere ammessi al beneficio mantenendo il difensore nominato se iscritto all’elenco per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dall’ordine di appartenenza.
Anche la parte offesa dal reato che debba costituirsi parte civile nel procedimento penale che la riguarda può avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato avendone i requisiti. 

Gli avvocati dello studio sono entrambi iscritti da oltre 10 anni all’elenco degli avvocati abilitati a prestare il proprio mandato difensivo in regime di patrocinio a spese dello Stato.
L’avv. Giovanna Petazzi è stata per 9 anni componente (per 4 anni coordinatrice) della commissione per il patrocinio a spese dello Stato dell’ordine degli avvocati di Como, maturando una competenza ed esperienza approfondita e solida.
Ogni istanza viene valutata e preparata con cura, previo esame personalizzato.
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