Autore: f61f5811_user
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17 feb, 2022
REDDITO DI CITTADINANZA E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LA SEPARAZIONE – PER IL LIMITE REDDITUALE SI CONSIDERA LA QUOTA CHE SPETTA AL SINGOLO CONIUGE. La richiesta di chiarimenti su quanto stabilito dall’art. 76 del DPR n. 115 del 2002 perviene all’Agenzia da una donna, che intende chiedere la separazione dal marito, usufruendo del patrocinio a spese dello Stato. Ella beneficia, assieme al marito, esclusivamente del reddito di cittadinanza. Dal momento che la misura di sostegno è destinata non ai singoli ma ai nuclei familiari, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella determinazione del reddito personale, assume rilevanza solo la quota riferibile alla persona interessata. Nel caso di specie, la quota è quella del 50 per cento, considerato che, oltre ai coniugi, non vi sono altri componenti nel nucleo familiare.